2. Il sistema centrale informa, quanto prima e in ogni caso entro un periodo non superiore a 72 ore, tutti gli Stati membri d'origine della cancellazione, a cura di un altro Stato membro d'origine, dei dati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo che hanno generato una risposta pertinente con i dati da quelli trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 1.
2. The Central System shall, as soon as possible and no later than after 72 hours, inform all Member States of origin of the erasure of data in accordance with paragraph 1 by another Member State of origin having produced a hit with data which they transmitted relating to persons referred to in Article 9(1) or 14(1).