8 Gli artt. 7 e 9 della Convenzione descriv
ono la procedura da seguire, rispettivamente, per includere ovvero eliminare una sostanza chimica nell’allegato III della stessa Convenzione, mentre l’art. 8 precisa i requisiti per l’inclusione, nel medesimo allegato, dei prodotti chimici soggetti,
precedentemente all’entrata in vigore della Convenzione, alla procedura volontaria di previo assenso informato istituita nel 1989 con il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (in prosieguo: l’«UNEP») e con l’Organizzazione delle Nazioni Uni
...[+++]te per l’alimentazione e l’agricoltura (in prosieguo: la «FAO»).