2. Gli Stati membri, in consultazione con le autorità nazionali di regolamentazione, i servizi di emergenza e i fornitori, provvedono affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale.
2. Member States, in consultation with national regulatory authorities, emergency services and providers, shall ensure that undertakings providing end-users with an electronic communications service for originating national calls to a number or numbers in a national telephone numbering plan provide access to emergency services.