1. La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione non può essere iniziata a meno che le autorità dello Stato membro non abbiano precedentemente provveduto affinché sia posta in essere una tempestiva ed effettiva partecipazione del pubblico, riguardo ai possibili effetti sull’ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi programmate, a norma di altri atti giuridici dell’Unione, in particolare, a seconda dei casi, della direttiva 2001/42/CE o della direttiva 2011/92/UE.
1. The drilling of an exploration well from a non-production installation shall not be commenced unless the relevant authorities of the Member State have previously ensured that early and effective public participation on the possible effects of planned offshore oil and gas operations on the environment pursuant to other Union legal acts, in particular Directive 2001/42/EC or 2011/92/EU as appropriate, has been undertaken.