Allorché, inoltre, una normativa nazionale non ha l’eff
etto di escludere d’ufficio o di limitare in maniera spropo
rzionata il diritto della vittima a beneficiare di un risarcimento, le direttive non ostano né ad una legislazione che impone ai giudici nazionali criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali né a sistemi specifici, adeguati all
e particolarità dei sinistri stradali – e ciò ancorché tali sistemi comportino,
...[+++]per alcuni danni morali causati da sinistri stradali, un metodo di determinazione della portata del diritto al risarcimento meno favorevole rispetto agli altri incidenti.
Moreover, provided that national legislation does not automatically exclude or disproportionally limit the victim’s right to compensation, the directives do not preclude either legislation imposing binding criteria on national courts for the determination of the non-material damage to be compensated or specific schemes adapted to the particular circumstances of road traffic accidents, even if such schemes comprise, for some non-material damage, a method of determining the extent of the right to compensation which is less favourable than that applicable to other accidents.