(3) Per garantire che i diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria siano applicati nella Comunità su base uniforme e non discriminatoria, la direttiva 95/18/CE del Consiglio(6) ha introdotto una licenza per le imprese ferroviarie che prestano i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE; questa licenza è obbligatoria per la prestazione di tali servizi ed è valida in tutta la Comunità.
(3) In order to ensure that access rights to railway infrastructure are applied throughout the Community on a uniform and non-discriminatory basis, Council Directive 95/18/EC(6) introduced a licence for railway undertakings providing the services referred to in Article 10 of Directive 91/440/EEC, this licence being obligatory for the operation of such services and valid throughout the Community.