In base alle clausole di esclusione (articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra), sono escluse le persone nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, o, al di fuori del paese di accoglienza, un reato grave di diritto comune prima di essere ammessi come rifugiati.
Under the exclusion clauses (Article 1F of the Geneva Convention), persons in respect of whom there are serious reasons for considering that they have committed a crime against peace, a war crime or a crime against humanity, or a serious non-political crime outside the country in which they have sought refuge prior to their admission to that country as refugees shall be excluded.