Se non è possibile procedere ad un arresto a causa di una decisione di rifiuto emessa da uno Stato membro richiesto secondo le procedure relative agli indicatori di validità di cui agli articoli 24 o 25 o, nel caso di una segnalazione per l’arresto a fini di estradizione, in quanto un’indagine non è ancora stata conclusa, lo Stato membro richiesto deve considerare la segnalazione come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno della persona interessata.
If an arrest cannot be made, either because a requested Member State refuses in accordance with the procedures on flagging set out in Articles 24 or 25, or because, in the case of an alert for arrest for extradition purposes, an investigation has not been completed, the requested Member State must regard the alert as being an alert for the purposes of communicating the whereabouts of the person concerned.