3. Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione in uno o più Stati membri ad una richiesta o una decisione in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, l’autorità competente richiedente o di emissione può trasmetterla al CP.
3. When in urgent cases a request for, or a decision on, judicial cooperation, including regarding instruments giving effect to the principle of mutual recognition, needs to be executed in one or more Member States, the requesting or issuing competent authority may forward it to the OCC.