Per quanto riguarda la natura dell'indennità di disoccupazione, la Corte dichiara che essa costituisce una prestazione previdenziale cui si applica il regolamento n. 1408/71 anche quando, in seguito ad un provvedimento nazionale, chi ne fruisce è dispensato dall'obbligo di iscriversi come richiedente lavoro e, di conseguenza, dall'obbligo di essere disponibile sul mercato del lavoro.
As regards the nature of the unemployment allowance, the Court holds that it is a social security benefit to which Regulation No 1408/71 applies; that is so even if, under a national provision, the recipient is exempt from registering as a job-seeker and consequently from the requirement of being available for work.