Occorre aggiungere che, al di fuori delle due opzioni previste all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n.°1215/2012, detto articolo 25, paragrafo 1, dispone, ai punti b) e c), che una clausola attributiva di competenza può altresì essere conclusa, rispettivamente, in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere.
It should be added that, apart from the two options provided for in Article 25(1)(a) of Regulation No 1215/2012, Article 25(1)(b) and (c) provides that a jurisdiction clause may also be concluded in a form which accords with practices which the parties have established between themselves, or in a form which accords with a usage of which the parties are or ought to have been aware.