Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, nell'adottare la decisione gli Stati membri devono tener conto delle circostanze particolari del caso di specie (articolo 17), della gravità o del tipo di reato contro l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica o dei pericoli rappresentati dal richiedente.
Article 6(2) second subparagraph states that MSs, when taking a decision, are obliged to consider the particular circumstances of the individual case (Article 17) and the severity or type of offence against public policy or public security, or the dangers emanating from the applicant.