1. Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10.
1. Member States shall provide for the controller and the processor, taking into account the state of the art, the costs of implementation and the nature, scope, context and purposes of the processing as well as the risk of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons, to implement appropriate technical and organisational measures to ensure a level of security appropriate to the risk, in particular as regards the processing of special categories of personal data referred to in Article 10.