Alla scadenza di questo periodo, e in linea con il punto 23 della disciplina per gli aiuti dell'ambiente, gli Stati membri sono liberi di notificare un prolungamento delle misure in questione alla Commissione, che potrà adottare nella sua analisi lo stesso approccio spiegato in questo punto, prendendo allo stesso tempo in considerazione i risultati positivi, in termini ambientali, ottenuti attraverso l'adozione delle imposte.
After expiry of such a period, and in line with point 23 of the Environmental aid guidelines, the Member States remain free to notify a prolongation of the measures in question to the Commission, which could adopt the same approach in its analysis as the one set out in this point while taking into consideration the positive results obtained in environmental terms through the adoption of taxes.