—quando si prevede l’ingresso di marittimi attraverso
un aeroporto di uno Stato membro, le autorità competenti del porto dello Stato membro informano le autorità competenti dell’aeroporto dello Stato membro d’ingresso, per mezzo di un modulo debitamente compilato relativo ai marittimi in tr
ansito soggetti all’obbligo del visto (quale figura alla parte 2) e trasmesso via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica e indicano se sulla base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto all
...[+++]a frontiera.