3. Se il rischio è tale che l'aeromobile, in assenza di passeggeri o di carico paganti, può comunque volare in condizioni di sicurezza, l'autorità competente dello Stato membro dove ha avuto luogo l'ispezione, di concerto con lo Stato responsabile della gestione dell'aeromobile interessato, fissa le opportune condizioni alle quali l'aeromobile può volare in sicurezza, senza passeggeri o carico paganti, fino all'aeroporto dove avranno luogo le riparazioni ed informa gli Stati che saranno sorvolati dall'aeromobile in questione.
3. If the hazard is such that the aircraft may be safely flown without fare-paying passengers or cargo, the competent authority of the Member State where the inspection took place shall, in coordination with the State responsible for the operation of the aircraft concerned, prescribe the necessary conditions under which the aircraft could be allowed to fly safely, without fare-paying passengers or cargo, to an airport at which the deficiencies could be corrected, and inform the States which will be overflown by such aircraft.