La Corte di giustizia, nella sentenza del 2 dicembre 1999, Holst Italia SpA, causa C-176/98 (Racc. 1999 pagina I-8607), ha affermato il principio secondo il quale la direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coord
ina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, va interpretata nel senso che consente ad un prestatore, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipa
zione ad una gara d'appalto ai fini dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, di far rife
...[+++]rimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all'esecuzione dell'appalto.The Court of Justice, in its judgment dated 2 December 1999 in Case 176/98, Holst Italia SpA (ECR 1999 I-8607), laid down the principle that Directive 92/50 relating to the coordination of procedures for the a
ward of public service contracts is to be interpreted as permitting a service provider to establish that it fulfils the economic, financial and technical criteria for participation in a tendering procedure for the award of a public service contract by relying on the standing of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them, provided that it is able to show that it actually has at its disposal the
...[+++] resources of those entities which are necessary for performance of the contract.