Sulla base di un'analisi costi/efficacia, la Commissione può decidere di affidare in tutto o in parte compiti di gestione del programma a un'agenzia esecutiva, nel rispetto dell'articolo 55 del regolamento finanziario; può inoltre far ricorso ad esperti, nonché a qualunque altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che non comporti l'esercizio di funzioni pubbliche, subappaltata nel quadro di contratti di prestazioni specifiche di servizi.
In the light of a cost/benefit analysis, the Commission may decide to entrust all or part of the tasks of managing the programme to an executive agency, in conformity with Article 55 of the Financial Regulation. It may also have recourse to experts and incur any other expenditure on technical and administrative assistance, not involving the exercise of public authority, outsourced under ad hoc service contracts.