Tale preoccupazione ha avuto come conseguenza diretta il fatto che la definizione nella direttiva modificata di un arma da fuoco, ripresa quasi parola per parola dal "Protocollo Armi da fuoco"[1], comprende gli oggetti "che possono essere trasformati al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, se hanno l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato delle loro caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, possono essere così trasformati ".
As a direct consequence of this concern, the definition of firearm in the amended Directive, extracted almost word-for-word from the "Firearms Protocol"[1], includes objects " capable of being converted to expel a shot, bullet or projectile by the action of a combustible propellant if it has the appearance of a firearm, and as a result of its construction or the material from which it is made, it can be so converted".