5. Entro quattro anni dalla data in cui una sostanza è stata inserita nell'elenco dell'allegato III, parte C, è adottata una decisione secondo la p
rocedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e tenendo in considerazione il parere dell'Autorità sugli eventuali fascicoli presentati a fini di valutazione, di cui al paragrafo 4 del pr
esente articolo, in base alla quale si consente l'utilizzazione generalizzata di una sostanza inserita nell'allegato III, parte C oppure si inserisce tale sostanza nell'allegato III, parte A o B, a seconda de
...[+++]l caso.
5. Within four years from the date a substance has been listed in Annex III, Part C, a decision shall be taken, in accordance with the procedure referred to in Article 14(2) and taking into account the opinion of the Authority on any files submitted for evaluation as mentioned in paragraph 4 of this Article, to generally allow the use of a substance listed in Annex III, Part C, or to list it in Annex III, Part A or B, as appropriate.