Tuttavia, ai fini dell'inquadramento in esame, si potrebbe operare una distinzione tra le agenzie titolari di poteri decisionali, ovvero agenzie cui è stato tra l
'altro conferito il potere di emanare atti giuridici vincolanti nei confronti dei terzi, e le agenzie incaricate di fornire assistenza, ovvero quelle che sono prive di autonomi poteri decisionali nei confronti dei terzi, ma esercitano og
ni altro compito di regolazione, ivi compresa l'organizzazione ed il coordinamento delle attività in parte
di competenza delle ...[+++]autorità nazionali, in modo da consentire alla Commissione di adempiere le proprie missioni.
For the purposes of the framework in question, a distinction can be made between the decision-making agencies, i.e. those empowered, inter alia, to enact legal instruments binding on third parties, and executive agencies, i.e. those which have no independent power of decision vis-à-vis third parties but perform all other regulatory tasks, including the organisation and coordination of activities which, in part, fall within the remit of national authorities in order to enable the Commission to discharge its duties.