3. In caso di vendita, fusione, scissione o affitto della loro azienda o di parte di essa, gli agricoltori che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 2 hanno la facoltà di trasferire, con un contratto firmato anteriormente al 15 maggio 2014, il diritto a ricevere diritti all'aiuto a norma del paragrafo 1 agli agricoltori che acquisiscono l'azienda o parte di essa, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9.
3. In case of sale, merger, scission or lease of their holding or part of it, farmers complying with paragraph 2 may, by contract signed before 15 May 2014, transfer the right to receive payment entitlements as referred to in paragraph 1 to the farmers receiving the holding or part of it provided that the latter comply with the conditions laid down in Article 9.