La Corte rileva che le operazioni di estrazione (il trasferimento d
el contenuto di una banca di dati su un altro supporto) e le operazioni di reimpiego (la messa a disposizione del pubblico), che riguardano la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca di
dati tutelata, richiedono l'autorizzazione del costitutore della banca di
dati, anche se quest'ultimo ha reso la sua banca di
dati accessibile in tutto o in parte al pubblico o ha autorizzato uno o più terzi determinati a diffondere quest'ultima
...[+++]tra il pubblico.