3. Qualora uno o più Stati ACP o uno o più Stati membri della Comunità si trovi in serie difficoltà di bilancia dei pagamenti, oppure in pericolo di trovarsi in tali difficoltà, lo Stato ACP, lo Stato membro o la Comunità possono, conformemente alle condizioni stabilite nell'ambito dal GATT, dal GATS e dagli articoli VIII e XIV dell'accordo del Fondo monetario internazionale, adottare misure restrittive sulle transazioni correnti; tali misure devono essere di breve durata e non possono superare i limiti di quanto sia necessario per porre rimedio alla situazione della bilancia dei pagamenti.
3. Where one or more ACP State or one or more Member State of the Community is in serious balance of payments difficulties, or under threat thereof, the ACP State, the Member State or the Community may, in accordance with the conditions established under the GATT, GATS and Article VIII and XIV of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, adopt restrictions on current transactions which shall be of limited duration and may not go beyond what is necessary to remedy the balance of payments situation.