Fatti salvi il diritto comunitario e le disposizioni dell’allegato I, capo I. 1, punto 1.9, dell’allegato II, capo II. 1, punto 1, e dell’allegato III, capo III. 1, punto 1.9, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, ai fini della sicurezza del trasporto, di mantenere o introdurre disposizioni in settori non contemplati dalla presente direttiva.
Without prejudice to Community law, and the provisions of Annex I, Section I. 1 (1.9), Annex II, Section II. 1 (1.9) and Annex III, Section III. 1 (1.9), Member States should retain the right, on grounds of transport safety, to maintain or adopt provisions in areas not covered by this Directive.