2. Gli Stati membri che applicano un sistema distinto per il granturco nelle regioni in cui tale cereale è destinato prevalentemente all'insilamento sono autorizzati ad applicare a tutte le superfici coltivate a granturco nella regione interessata la resa di un cereale foraggero della stessa regione.
2. Member States that treat maize separately in regions where maize is grown principally for silage shall be authorised to apply the yield for a feed grain in that region to all areas under maize in the regions in question.