Gli Stati membri non devono necessariamente chiedere al richiedente di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione rifletta correttamente il colloquio personale se il colloquio personale è registrato ai sensi del paragrafo 2 e la registrazione è ammissibile come prova nelle procedure di impugnazione di cui al capo V. Fatto salvo l’articolo 16, qualora gli Stati membri prevedano sia la trascrizione che la registrazione del colloquio personale, essi possono derogare al diritto del richiedente di formulare osservazioni e/o fornire chiarimenti sulla trascrizione.
When the personal interview is recorded in accordance with paragraph 2 and the recording is admissible as evidence in the appeals procedures referred to in Chapter V, Member States need not request the applicant to confirm that the content of the report or the transcript correctly reflects the interview. Without prejudice to Article 16, where Member States provide for both a transcript and a recording of the personal interview, Member States need not allow the applicant to make comments on and/or provide clarification of the transcript.