(b) alle prestazioni per le quali lo Stato membro si assume la r
esponsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze , le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici,
le vittime di danni causati da agenti dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni, o per le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza,
le vittime di danni ...[+++]causati da agenti dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni o per le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza".