Qualsiasi elemento di prova ottenuto in violazione del diritto di non autoincriminarsi e di non cooperare, sancito dall'articolo 6, o in violazione del diritto al silenzio, sancito dall'articolo 7 della presente direttiva deve infatti essere irricevibile, poiché l'utilizzo, nel quadro di un procedimento penale, di dichiarazioni o elementi di prova ottenuti per mezzo di una violazione di tali diritti pregiudica automaticamente l'equità del procedimento nel suo insieme.
Any evidence obtained in violation of the right not to incriminate oneself and not to cooperate set out in Article 6 of this Directive, or in violation of the right to remain silent set out in Article 7 thereof, should indeed be declared inadmissible. This is because the use, in criminal proceedings, of statements or evidence obtained in violation of those rights automatically results in the trial as a whole no longer constituting a fair trial.