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er «ente creditizio» si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (3), nei termini della sua attuazione nell’ordinamento
nazionale, che sia sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sia soggetto a
...[+++]d un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte di un’autorità competente.