3. Qualora, in caso di fusione di società cui si applica la presente direttiva, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società che partecipano alla fusione, tali formalità sono adempite dalla società derivante dalla fusione.
3. Where, in the case of a merger of companies covered by this Directive, the laws of the Member States require the completion of special formalities before the transfer of certain assets, rights and obligations by the merging companies becomes effective against third parties, those formalities shall be carried out by the company created by the merger.