In linea con le raccomanda
zioni formulate dal gruppo per la tutela delle persone con riguardo
al trattamento dei dati personali («Gruppo dell
'articolo 29 per la tutela dei dati») nel suo «Documento di lavoro sulle implica
zioni in materia di protezione dei dati ...[+++] e rispetto della privacy dell'iniziativa eCall», adottato il 26 settembre 2006, nel predisporre l'infrastruttura per gli PSAP per il servizio eCall, gli Stati membri devono provvedere affinché il trattamento di
dati personali nel quadro della gestione delle chiamate eCall rispetti pienamente le norme per la protezione dei
dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) nonché alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
In line with the recommendations made by the W
orking Party on the Protection of Individuals with regard to the Pro
cessing of Personal Data (the ‘Article 29 Data Protection Working Party’) in its Working document on data protection and privacy implications in eCall initiative, adopted on 26 September 2006, when deploying the eCall PSAP infrastructure, Member States are to ensure that the processing of personal data in the context of handling eCalls fully complies with the personal data protection rules provided for in Directive 95/46/E
...[+++]C of the European Parliament and of the Council (5) and in Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council (6).