Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l’atto di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l’immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l’alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, sia punito come reato almeno per i casi che non sono di minore gravità.
Member States shall take the necessary measures to ensure that seriously hindering or interrupting the functioning of an information system by inputting computer data, by transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering or suppressing such data, or by rendering such data inaccessible, intentionally and without right, is punishable as a criminal offence, at least for cases which are not minor.