Secondo la Commissione, in base al fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero, è opportuno concedere all'industria dello zucchero bulgara e rumena un termine di due anni per l'importazione di zucchero al dazio agevolato di 98 EUR/t, al fine di evitare l'insorgere di difficoltà in seguito all'adesione dei due nuovi Stati membri e di consentire al settore dello zucchero dei due paesi di stabilizzarsi nel mercato interno.
In the Commission's view, based on traditional supply needs the respective sugar industries in Bulgaria and Romania should be granted a two-year period in which they may import sugar at a preferential duty of EUR 98 a tonne in order to offset any unfairness towards the new Member States following their accession and to allow the sugar sector in both countries to stabilise its position on the internal market.