Per quanto riguarda il finanziamento del terrorismo, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea contiene una nuova disposizione (articolo 75) che può servire da base giuridica per la definizione di un insieme di misure amministrative specifiche, quali il congelamento dei capitali o dei beni finanziari appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.
On terrorist financing, the Treaty on the Functioning of the European Union introduced a new provision (Art. 75 TFEU) which can serve as a legal basis for establishing a framework for specific administrative measures, such as the freezing of funds or financial assets belonging to, or owned by, natural or legal persons, groups or non-State entities.