2. L'acquirente tiene a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro, per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno di elaborazione dei documenti in parola, da un lato,
una contabilità di magazzino nella quale, per singolo periodo di dodici mesi e per ogni produttore, sono indicati il rispettivo
nome e indirizzo, i dati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, stabiliti per ogni mese o periodo di quattro settimane per i quantitativi consegnati, e per ogni anno per gli altri
dati ...[+++]e, dall'altro, i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari previste dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio(5) che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino.
2. Purchasers shall keep available for the competent authority of the Member State, for at least three years from the end of the year in which the documents are drawn up, stock records per 12-month period with details of the name and address of each producer, the information referred to in Article 8(2), entered every month or four-week period in the case of quantities delivered and annually in the case of the other data, together with the commercial documents, correspondence and other information referred to in Council Regulation (EEC) No 4045/89(5), permitting such stock records to be verified.