L'autorità competente, ove opportuno, istituisce una zona soggetta a restrizioni attorno allo stabilimento, all'azienda alimentare o di mangimi, all'azienda di trasporti, all'azienda di commercio del bestiame, allo stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o a qualunque altro luogo dove si è sviluppato il focolaio di una malattia elencata di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), negli animali detenuti, tenendo conto di quanto segue :
The competent authority shall establish a restricted zone around the affected establishment, food or feed business, transport business, livestock trading business, animal by-products establishment or other location where the outbreak of a listed disease referred to in Article 8(1)(a) in kept animals has occurred, where appropriate, taking into account: