1. A decorrere al più tardi dalle date che figurano nell'allegato I, colonna 5, i branchi e gli allevamenti di origine delle specie elencate alla colonna 2 sono sottoposti a prove per l'accertamento delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nella colonna 1 prima della spedizione di animali vivi o di uova da cova dall'azienda alimentare di origine.
1. As from the dates mentioned in Annex I, column 5, at the latest, flocks and herds of origin of the species listed in column 2 shall be tested for the zoonoses and zoonotic agents listed in column 1 prior to any dispatching of the live animals, or hatching eggs, from the food business of origin.