2 bis. Se la legislazione di uno Stato membro cui è soggetta una società che partecipa alla
fusione prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio dei titoli o delle quote o di compensazione dei soci di minoranza, senza che ciò impedisca l'iscrizione della fusione nel registro, tale procedura si applica unicamente se, al momento dell'approvazione del progetto di fusione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le altre società che partecipano alla fusione, situate in Stati membri la cui legislazione non prevede siffatta procedura, accettano esplicitamente la possibilità per i soci di tale società che
...[+++]partecipa alla fusione di far ricorso alla procedura summenzionata, da avviare presso l'organo giurisdizionale che ha la competenza su tale società che partecipa alla fusione. In tali casi, un organo giurisdizionale, un notaio o altre autorità competenti possono rilasciare il certificato di cui al paragrafo 2, anche se tale procedura è già avviata. Il certificato deve tuttavia menzionare che la procedura è in corso.(2a) If the law of a Member State to which a merging company is sub
ject provides for a procedure to scrutinise and amend the ratio applicable to the exchange of securities or shares, or a procedure to compensate minority members, without preventing the registration of the cross-border merger, such procedure shall only apply if the other merging companies situated in Member States which do not provide for such procedure explicitly accept, when approving the draft terms of the cross-border merger in accordance with Article 6(1), the possibility for the members of that merging company to have recourse to such procedure to be initiated at th
...[+++]e court having jurisdiction over that merging company. In such cases, the court, notary or other competent authorities may issue the certificate referred to in paragraph 2 even if such procedure has commenced. The certificate must, however, indicate that the procedure is pending.