2. Una rivendicazione di un programma per elaboratori elettronici relativa al programma in sé per sé, collocato su un vettore oppure come segnale, è ammissibile solo se tale programma, una volta installato o in funzione su un elaboratore elettronico, una rete di elaboratori o altro apparecchio programmabile, dia origine ad un prodotto o realizzi un processo brevettabile ai sensi degli articoli 4 e 4-bis.
2. A claim to a computer program, on its own, on a carrier or as a signal, shall be allowable only if such program would, when loaded or run on a computer, computer network or other programmable apparatus, implement a product or carry out a process patentable under Articles 4 and 4a.