2. Le informazioni, il formato e la procedura per la loro trasmissione sono definiti in collaborazione dal gestore di sistema di trasporto, dal gestore del sistema di distribuzione e dalla parte responsabile delle previsioni, come opportuno, al fine di assicurare la regolare trasmissione di informazioni agli utenti della rete da parte del gestore del sistema di trasporto a norma del presente capo, e in particolare delle condizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1.
2. The information, its format and the procedure for its provision shall be defined in cooperation between the transmission system operator, the distribution system operator and the forecasting party, as relevant, to ensure the due provision of information by the transmission system operator to the network users under this Chapter and in particular the criteria set out in Article 33(1).