2. Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo V, punto 2 della presente sezione, una volta confezionati e usciti dal centro di spedizione, i molluschi bivalvi vivi non devono essere immersi nuovamente in acqua o aspersi d'acqua, tranne in caso di vendita al dettaglio presso il centro di spedizione o alle condizioni particolari fissate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2 .
2. Notwithstanding the provisions of Chapter V, point 2, of this Section, re-immersion in or spraying with water of live bivalve molluscs must not take place after they have been wrapped and have left the dispatch centre, except in the case of retail sale at the dispatch centre or under particular conditions laid down by the Commission in accordance with the procedure provided for in Article 10(2) .