1. Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza pericolosa o di un preparato pericoloso, stabilito all'interno della Comunità, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire al destinatario, nella persona dell'utente a titolo professionale, una scheda di dati di sicurezza indicante le informazioni di cui all'articolo 3.
1. Any person established within the Community who is responsible for placing a dangerous substance or preparation on the market, whether the manufacturer, importer or distributor, shall supply the recipient who is an industrial user of the substance or preparation with a safety date sheet containing the information set out in Article 3.