In particolare, le ricorrenti sostengono che il Tribunale: 1) avrebbe applicato un criterio giuridico erroneo nel valutare se la KME avesse
i requisiti per una riduzione della pena grazie all’esecuzione limitata degli accordi da parte della medesima, 2) avrebbe erroneamente respinto la domanda della KME di ridurre la propria ammenda per via della crisi nell’industria dei tubi sanitari in rame; e 3) non avrebbe posto rimedio all’illegittimo diniego, da parte della Commissione, di ridurre l’ammenda in considerazione della collaborazione, al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, in relazione
...[+++]ad accordi europei più ampi, tenendo conto che l’Outokumpu era stata la prima impresa a fornire alla Commissione l’informazione sulla durata complessiva degli accordi.The Appellants submit, in particular, that the GC: (1) applied the wrong legal standard when assessing whether KME q
ualified for a fine reduction on account of its limited implementation of the Arrangements, (2) erred in dismissing KME's claim that KME's Fine should have been reduced because of the crisis in the copper plumbing tube industry; and (3) failed to remedy the Co
mmission's unlawful denial of a fine reduction on account of KME's cooperation outside the Leniency Notice in relation to the broader European
...[+++] arrangements, on the ground that Outokumpu was the first undertaking to provide the Commission with information on the total duration of these arrangements.