2. Qualora nell'ambito di un altro sistema di marchio di qualità ecologica siano già stati elaborati dei criteri, conformi ai requisiti dei marchi ambientali EN ISO 14024 di tipo I, per un gruppo di prodotti per il quale non sono stati fissati criteri per il marchio Ecolabel UE, qualsiasi Stato membro nel quale l'altro sistema di marchio di qualità ecologica è riconosciuto può, previa consultazione della Commissione e del CUEME, proporre che tali criteri siano elaborati nell'ambito del sistema del marchio Ecolabel UE.
2. Where criteria have already been developed under another ecolabel scheme complying with the requirements of EN ISO 14024 type I environmental labels for a product group for which no EU Ecolabel criteria have been established, any Member State in which the other ecolabel scheme is recognised may, after consulting the Commission and the EUEB, propose those criteria for development under the EU Ecolabel scheme.