2. Gli organismi competenti in materia di vigilanza e di controllo nel settore del vino spumante possono, osservando le norme generali di procedura adottate da ciascuno Stato membro, esigere dall'elaboratore o dal venditore di cui alla sezione B, punto 2, primo comma, primo trattino, la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per la designazione e concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione dello stesso.
2. For the purpose
s of monitoring and control in the sparkling win
e sector, the competent authorities on the matter may, with due regard to the general rules of procedure adopted by each Member State, require of the producer or vendor referred to in the first indent of the first subparagraph of paragraph 2 of point B, proof of the accuracy of the information, used for the description concerning th
e nature, identity, quality, composition, origin or prov
...[+++]enance of the product concerned or of the products used in its production.