Agli Stati membri va pertanto data l'opzione di deciedere, durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2016, di adottare un termine di pagamento di 20 giorni lavorativi qualora, dopo la valutazione da parte dalle competenti autorità, si sia accertato che non è praticabile il termine ridotto di pagamento.
Member States should, therefore, be given the option, during a transitional period ending on 31 December 2016, to adopt a time limit for payout of 20 working days if, after examination by the competent authorities, it has been ascertained that the reduced time limit for payout is not feasible.