Qualora l'organizzatore sia stabilito al di fuori del SEE, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori ai capi IV e V, salvo qualora il venditore fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme ivi contenute. Nel caso in cui un organizzatore, stabilito al di fuori del SEE, agisca in qualità di venditore, le responsabilità esistenti relative al risarcimento in caso di violazione di ulteriori obblighi contrattuali di diligenza non decadono.
Where the organiser is established outside the EEA, the retailer established in a Member State shall be subject to the obligations laid down for organisers in Chapters IV and V, unless the retailer provides evidence that the organiser complies with Chapters IV and V. Where an organiser, which is established outside the EEA, acts as retailer, existing liability for compensation in respect of the breach of other aspects of the contractual duty of care shall apply.