2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli
aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati a essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la preparazione(1), e/o prep
...[+++]arati aromatizzanti quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), di tale direttiva.