2. Se, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'autorità competente che ha emesso la richiesta di assistenza giudiziaria partecipa all'esecuzione della richiesta nello Stato membro richiesto, essa può, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, della convenzione di assistenza giudiziaria del 2000, trasmettere una richiesta complementare direttamente all'autorità competente dello Stato membro richiesto mentre si trova in detto Stato.
2. Where, in accordance with the provisions in force, the competent authority which has made a request for mutual assistance participates in the execution of the request in the requested Member State, it may, without prejudice to Article 6(3) of the 2000 Mutual Assistance Convention, make an additional request directly to the competent authority of the requested Member State while present in that State.